esencateg

regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21 - tras
- motivi - considerandi dell'Articolo 9
RINVII dell'Articolo 9
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 9
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati
 

 

- motivi - consideranto di diritto - garanzia della trasparenza e del controllo tramite inserimento, in tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento, di riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale
- pag.2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.

 

RINVIO del considerando (5) pag, 2
- dal considerando (5) al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23

TOP

esencateg

- motivi - consideranto di diritto - applicazione solo agli aiuti trasparenti - aiuti trasparenti consistenti in prestiti  - aiuti trasparenti sotto forma di misure fiscali  - sgravi da imposte ambientali
- pag.4 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(20) Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il presente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli
aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento come previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura prevede un massimale volto a garantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini del presente regolamento, ad una soglia di notifica individuale, non è necessario alcun massimale affinché la misura sia ritenuta trasparente.

 

RINVIO del considerando (20) pag, 4
- dal considerando (20) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6

TOP

esencateg

- motivi - consideranto di diritto - trasparenza degli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia -
- pag.4 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti, altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (1). Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione.

 

RINVII del considerando (21) pag, 4
- dal considerando (21) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6
- dal considerando (21) al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale  - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29
- dal considerando (21) agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13
- dal considerando (21) alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- nel considerando (21) dal(1) alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

TOP

esencateg

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 9 Trasparenza (pag. 21 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

da 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati, obbligo per lo Stato membro di trasmissione alla Commissione di una sintesi delle informazioni per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.
La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi.
La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

TOP

esencateg

 

al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati, obbligo per lo Stato membro di  pubblicazione su internet del testo integrale della misura di aiuto

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.

TOP

esencateg

 

al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti, esentato, obbligo per lo Stato membro di  precisare, nel testo pubblicato su internet, le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento 800/2008

Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

TOP

esencateg

 

obbligo per lo Stato membro di  mantenere su internet il testo pubblicato fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore

Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore.

TOP

esencateg

 

obbligo per lo Stato membro di  indicare la pagina web di pubblicazione del testo della misura di aiuto

Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

TOP

esencateg

 

salvo per gli aiuti sotto forma di misure fiscali, nel caso di concessione di un aiuto individuale esentato, nell'atto obbligo di fare  riferimento alle relative disposizioni specifiche del capo II, alla legislazione nazionale per garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento 800/2008, di  indicare la pagina web di pubblicazione del testo dell'aiuto

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto
delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

TOP

esencateg

 

inoltre, nel caso della concessione di un aiuto individuale, sia superiore a 3 milioni di euro nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo, sia a favore di grandi progetti di investimenti a finalità regionale sulla base di un regime di aiuti esistente, da 20 giorni lavorativi dalla concessione, obbligo per lo Stato membro di trasmissione alla Commissione delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo dell'allegato II, tramite applicazione informatica della Commissione

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli
investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione
prevista a tale scopo.

TOP

esencateg

 

RINVII dell'Articolo 9 Trasparenza pag, 21
- dal paragrafo 1. all'Allegato III pag, 43 - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1
- dal paragrafo 4. al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
- dal paragrafo 4. nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19
- dal paragrafo 4. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 all'Articolo 31

Articolo 30 Definizioni pag, 31
Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32

- dal paragrafo 4. all'Allegato II pag, 41 - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

 

LEGAMI relativi all'Articolo 9 Trasparenza

TOP

esencateg

Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

TOP

esencateg

esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

TOP

opportunità dall'Unione Europea alleanza processo di barcellona:unione per il mediterraneo comunicazione - società dell'informazione unione europea
eue tram apbupm linfatv eussor

TOP

esencateg