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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo III DISPOSIZIONI FINALI pag, 37
Articolo 44 pag, 37 Disposizioni transitorie
- motivi - considerandi dell'Articolo 44
RINVII dell'Articolo 44
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 44
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 44 Disposizioni transitorie
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(66) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n.1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiano di esenzione, potranno
continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento.

 

RINVII del considerando (66) pag, 10 - ref. Articolo 44 Disposizioni transitorie
- dal considerando (66) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (66) al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29 
- dal considerando (66) nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21

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Capo III DISPOSIZIONI FINALI pag, 37
Articolo 44 Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

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2. Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

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Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

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3. Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data
di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

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RINVII dell'Articolo 44 Disposizioni transitorie
- dal paragrafo 1. nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21
- dal paragrafo 2. al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3, e al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29
- dal paragrafo 2. a   Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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