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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure
di risparmio energetico pag, 28
- rispe
- motivi - considerandi dell'Articolo 21
RINVII dell'Articolo 21
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 21
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

 

RINVII dei considerandi - ref. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure
di risparmio energetico (pag, 28 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte:
a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
oppure
b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

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limite dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

2. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili.

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per le piccole e medie imprese, limite dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

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costi ammissibili degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7.

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per PMI, per grandi imprese partecipanti o meno al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2, periodi di calcolo dei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2.

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in funzione del periodo di ammortamento dell'investimento, per grandi imprese riduzione del periodo di calcolo dei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.

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obbligo di certificazione, da un revisore dei conti esterno, dei calcoli dei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno.

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limite dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

4. L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili.

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per le piccole e medie imprese, aumento del limite dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

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metodi di calcolo dei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

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RINVII dell'Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 3. e dal paragrafo 5. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale   pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26
- dal paragrafo 3. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente - Disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

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LEGAMI relativi all'Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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