Articolo
21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure
di risparmio energetico (pag,
28 del
Regolamento (CE) n. 800/2008)
condizioni per la
compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli
aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che
consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
notifica
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte:
a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
oppure
b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
limite
dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in
misure di risparmio energetico |
2. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi
ammissibili.
per le piccole e
medie imprese, limite dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti per la tutela
dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli
aiuti concessi alle medie imprese.
costi ammissibili
degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di
risparmio energetico |
3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti
d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a
quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come
previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7.
per PMI, per grandi
imprese partecipanti o meno al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2,
periodi di calcolo dei costi
ammissibili degli aiuti agli investimenti per la tutela
dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di
qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio
energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso
delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al
sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle
grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2.
in funzione del
periodo di ammortamento dell'investimento, per grandi
imprese riduzione del periodo di calcolo
dei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti per la
tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai
primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di
ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.
obbligo di
certificazione, da un revisore dei conti esterno, dei calcoli dei costi ammissibili
degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di
risparmio energetico |
I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un
revisore dei conti esterno.
limite
dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti per la
tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
4. L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi
ammissibili.
per le piccole e
medie imprese, aumento del limite dell'intensità di aiuto degli
aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli
aiuti concessi alle medie imprese.
metodi di calcolo
dei costi ammissibili degli aiuti agli investimenti per la
tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto
all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi
operativi.
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