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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  pag, 31
Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32 - prsi
- motivi - considerandi dell'Articolo 31
RINVII dell'Articolo 31
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 31
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno
spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.

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RINVIO del considerando (60) pag, 9 - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- dal considerando (60) Nel settore agricolo ... specifiche disposizioni relative al settore agricolo ... alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1
- dal considerando (60) ... Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte ... possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento ... ai considerandi (57), (58), (59) e nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  pag, 31
Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32

 

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

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indicazione delle categorie di ricerca del progetto di ricerca e sviluppo

2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale.

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nel progetto di ricerca e sviluppo, indicazione per ciascuna attività della categoria di ricerca o dell'assenza di categoria

Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.

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per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, limiti dell'intensità di aiuto degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

3. L'intensità di aiuto non supera:
a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

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determinazione per ciascun beneficiario dell'intensità di aiuto degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, anche in un progetto di collaborazione

L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).

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in un progetto di collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, nel caso di cumulo di sovvenzioni pubbliche dirette e di contributi di organismi di ricerca quali aiuti, limite uguale all'intensità dell'aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato  in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore
alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

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4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue:

 

per le piccole e medie imprese, aumento dell'intensità di aiuto degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo


a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e

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b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:

in un progetto di collaborazione tra due imprese indipendenti, condizioni di aumento dell'intensità di aiuto degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
— nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
— il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure

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in un progetto di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, condizioni di aumento dell'intensità di aiuto degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:
— l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
— l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

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nel caso di ampia divulgazione o divulgazione di ricerca industriale, condizioni di aumento dell'intensità di aiuto degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di
libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

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esclusione del subappalto come collaborazione effettiva

Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

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5. Sono ammissibili i seguenti costi:

 

costi ammissibili quali spese di personale

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

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costi ammissibili quali costi di strumentazione e di attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita,
sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

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costi ammissibili quali costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata

c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

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costi ammissibili quali costi della ricerca contrattuale, di competenze tecniche, brevetti, servizi di consulenza, servizi equivalenti

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

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costi ammissibili quali spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

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costi ammissibili quali altri costi d'esercizio direttamente imputabili al progetto di ricerca

f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

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obbligo di imputazione di tutti i costi ammissibili ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo

6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

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RINVIO dell'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- dal paragrafo 1. a   Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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LEGAMI relativi all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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