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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
Articolo 14  Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24 - pinco
- motivi - considerandi dell'Articolo 14
RINVII dell'Articolo 14
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 14
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(43) Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente. La concessione di aiuti destinati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costituzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

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RINVII del considerando (43) pag, 7   - ref. Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
- dal considerando (43) all' Articolo 2 paragrafo 9. «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013; nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24
- dal considerando (43) all' Articolo 2 paragrafo 9. «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013 a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -  GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.
- dal considerando (43) all'Allegato I Definizione di PMI pag, 38
- dal considerando (43) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25 all'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag. 25

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (pag, 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

 

condizioni per la compatibilità degli aiuti con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica

1. I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.

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beneficiari degli aiuti

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese.

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limite dell'ammontare degli aiuti in regioni in deroga all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

3. Gli aiuti non superano:
a) 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

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limite dell'ammontare degli aiuti in regioni in deroga all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

b) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

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limite dell'ammontare degli importi annui degli aiuti per impresa

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b).

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limite dell'intensità di aiuto in regioni in deroga all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

4. L'intensità di aiuto non supera:
a) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, il 35 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni successivi;

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limite dell'intensità di aiuto in regioni in deroga all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

b) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il 25 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi.

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condizioni per l'aumento dell'intensità di aiuto in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), in regioni con una piccola densità di popolazione, nelle piccole isole con una piccola popolazione,   nelle altre piccole comunità isolamente

Tali intensità possono essere aumentate del 5 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60 % della media UE-25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km2 e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle
stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.

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elenco dei costi ammissibili e periodo di ammissibilità

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:
a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

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condizioni di esclusione di piccole imprese

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

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RINVII dell'Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
- dai paragrafi 1., 3., e 4. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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LEGAMI relativi all'Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22
 

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Superare la stigmatizzazione del fallimento aziendale — Per una politica della seconda possibilità — Attuazione del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione COM(2007) 584 def. (2008/C 224/05)

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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