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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28- normnv
- motivi - considerandi dell'Articolo 20
RINVII dell'Articolo 20
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 20
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

 

RINVII dei considerandi - ref. Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (pag, 28 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore

1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

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periodo di adozione delle norme comunitarie, di realizzazione e di ultimazione degli investimenti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore

2. Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investimenti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.

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limite dell'intensità di aiuto per le piccole e medie imprese secondo i periodi di realizzazione e di ultimazione degli investimenti per l'adeguamento prima della data d'entrata in vigore delle norme comunitarie

3. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme; essa non supera il 10 % per le piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme.

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definizione dei costi ammissibili degli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore

4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma.

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definizione del metodo di calcolo dei costi ammissibili degli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

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RINVII dell'Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2.  e dal paragrafo 4. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente
- dal paragrafo 4.  .... nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale   pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26

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LEGAMI relativi all'Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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