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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 - nonorm
- motivi - considerandi dell'Articolo 18
RINVII dell'Articolo 18
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 18
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(45) Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei   costi ambientali può essere realizzata adottando normative o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armonizzazione completa delle norme ambientali a livello comunitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inoltre, si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al superamento delle norme comunitarie obbligatorie, che possono
danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese interessate.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- pag. del 7 Regolamento (CE) n. 800/2008

(46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- pag. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(47) Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10 anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non osta a che gli Stati membri riadottino le misure in questione o misure simili a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto alla nuova valutazione.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- pag. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(48) È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- pag. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(49) Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento.
Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tali costi siano calcolati senza tenere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento.
Le intensità massime di aiuto previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistematicamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- pag. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(50) Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo semplificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno.

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RINVIO del considerando (50) pag, 8 - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- dal considerando (50) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 82 del 1.4.2008, pag. 1 e alla Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente - Gazzetta ufficiale C 37 del 03.02.2001.

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (pag, 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

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2. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

dagli investimenti sovvenzionati o sia soddisfazione della condizione di innalzamento del livello di tutela ambientale, risultante dall'attività, sopra le soglie di norme comunitarie applicabili, in assenza di normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie

a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall ’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

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dagli investimenti sovvenzionati o sia soddisfazione della condizione di innalzamento del livello di tutela ambientale, risultante dall'attività, in assenza di norme comunitarie

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

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interdizione di concessione degli aiuti per permettere l'adeguamento a norme comunitarie adottate ma non in vigore

3. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

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limite dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

4. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili.

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per le piccole imprese e per le medie imprese, aumento del limite dell'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

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costi ammissibili per gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

5. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi.

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6. Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

nel caso di costo connesso con la tutela dell'ambiente facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, riferimento al costo connesso individuabile


a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;

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in tutti gli altri casi, riferimento al calcolo dei sovraccosti di investimento dopo rapporto dell’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato, in uno scenario controfattuale di un investimento tecnico paragonabile con un livello inferiore di protezione ambientale

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l ’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»).

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definizione dell'investimento paragonabile tecnico e commerciale

Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all ’investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un ’alternativa credibile all’investimento in esame.

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possibilità di investimenti in attivi materiali o immateriali

7. Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

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8. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue:

definizione della situazione controfattuale nel caso dell'adeguamento a norme nazionali in assenza di norme comunitarie adottate

a) qualora l ’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

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definizione della situazione controfattuale nel caso dell'adeguamento a norme nazionali più rigorose di norme comunitarie o  ad oltre le soglie delle norme comunitarie, con esclusione degli investimenti per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie

b) qualora l ’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d ’investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

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definizione della situazione controfattuale nel caso di assenza di norme nazionali con ammissibilità dei costi d'investimento per il conseguimento di un livello di tutela ambientale superiore raggiunto in assenza di qualsiasi aiuto ambientale

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

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escluzione dall'esenzione degli aiuti agli investimenti per la gestione di rifiuti di altre imprese

9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

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RINVII dell'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- dal paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2. lettera a), dal paragrafo 3. e dal paragrafo 5. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente
- dal paragrafo 4. all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal paragrafo 8. lettera a) al  N-Lex, il portale comune di accesso al diritto nazionale

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LEGAMI relativi all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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