Articolo
19 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme
comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme
comunitarie (pag,
27 del
Regolamento (CE) n. 800/2008)
condizioni per la
compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli
aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme
comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme
comunitarie |
1. Gli aiuti agli investimenti per l acquisto di mezzi di
trasporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare
le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale
in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui
all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui
ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
soddisfazione della
condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
2. L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui
all'articolo 18, paragrafo 2.
per gli aiuti
all'acquisto di nuovi veicoli di trasporto, stradale o ferroviario o marittimo o lungo le
vie navigabili interne, conformi a norme comunitarie adottate, condizione di applicazione
anteriore o, in assenza di retroattività, di applicazione posteriore |
3. Gli aiuti per l acquisto di nuovi veicoli per il
trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che
rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qualora la loro acquisizione
sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora
queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già
acquistati.
per gli aiuti ad
interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di
tutela ambientale, condizione dell'adeguazione a norme non ancora applicabili al momento
dove sono diventati operativi o in assenza di soggezione ad alcuna norma ambientale |
4. Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già
circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esentati se gli autoveicoli
esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui
detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma
ambientale.
limite
dell'intensità di aiuto, e, per le piccole imprese e per le medie imprese aumento
dell'intensità di aiuto, degli aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi
intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di
tutela ambientale in assenza di norme comunitarie |
5. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi
ammissibili.
Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle
piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
costi ammissibili
per gli aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle
norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di
norme comunitarie |
6. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti
d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello
contemplato dalle norme comunitarie.
I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e
senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.
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