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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

 

Allegato I
Definizione di PMI pag, 38
- motivi - considerandi dell'Allegato I
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Allegato I
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato I Definizione di PMI
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1).

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RINVIO del considerando (53) pag, 10 - ref. Allegato I Definizione di PMI
- dal considerando (53) (1) a Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Allegato I Definizione di PMI
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(54) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche.
Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale, al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, è pertanto necessario che il presente regolamento esenti alcune categorie di aiuti, quando concessi a favore delle PMI. Risulta
quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione di questo regolamento soltanto, se un beneficiario soddisfa le condizioni previste dalla definizione di PMI di cui al presente regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibilmente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli svantaggi tipici causati alle PMI dai fallimenti del mercato.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Allegato I Definizione di PMI
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni.

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RINVII del considerando (55) pag, 10 - ref. Allegato I Definizione di PMI
- dal considerando (55) a Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23, al paragrafo 4. dell'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione   pag. 23
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23, al paragrafo 9. lettere a) e b) dell'Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag. 24
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 al paragrafo 2. lettere a) e b) dell'Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag. 25
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 5. dell'Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag. 27
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 3. dell'Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag. 28
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 4. dell'Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag. 28
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. dell'Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag. 29
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. dell'Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag. 29
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. dell'Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag. 29
nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 al paragrafo 4 lettera a) dell'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag. 32

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Allegato I

Definizione di PMI

Indice

Articolo 1 Impresa

Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
Articolo 5 Gli effettivi
Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa

 

Articoli

Articolo 1 Impresa

definizione di impresa - Allegato I - Articolo 1 Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività
economica.

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Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

effettivi e soglie finanziarie di microimprese, piccole imprese e medie imprese - Allegato I - Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese - paragrafo 1.

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

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effettivi e soglie finanziarie di piccola impresa - Allegato I - Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese - paragrafo 2

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni  di euro.

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effettivi e soglie finanziarie di microimprese - Allegato I - Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese  - paragrafo 3.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

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Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

 

definizione di «impresa autonoma» - Allegato I - Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - paragrafo 1.

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

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definizione di «imprese associate» - Allegato I - Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - paragrafo 2. - primo comma

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

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definizione di «impresa autonoma» in presenza di certe categorie di investitori - Allegato I - Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - paragrafo 2. - secondo comma

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5 000 abitanti.

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definizione di «imprese collegate» - Allegato I - Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - paragrafo 3. - primo comma

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di  quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

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definizione di «imprese collegate» in caso di relazioni per il  tramite di un'altra impresa o di diverse altre imprese o di certe categorie di investitori - Allegato I - Articolo 3 - paragrafo 3. - secondo comma

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il   tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

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definizione di «imprese collegate» in caso di relazioni per il  tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche - Allegato I - Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - paragrafo 3. - terzo comma

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

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definizione di «mercato contiguo» - Allegato I - Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - paragrafo 3. - quarto comma

 

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

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nel caso di controllo diretto od indiretto da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, di un ammontare minimo del capitale o dei diritti di voto, esclusione della qualifica di «PMI» - Allegato I - Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - paragrafo 4.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

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possibilità di dichiarazione relativa alla qualifica di impresa autonoma, associata o collegata  - Allegato I - Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari - paragrafo 5.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La
dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

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Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

 

dati impiegati per calcolare gli effettivi e le soglie finanziarie  - Allegato I - Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento - paragrafo 1.

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti.
L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

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perdita o acquisto della qualifica di media, piccola o microimpresa, a secondo dell'andamento, su base annua, sotto o sopra le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie  - Allegato I - Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento - paragrafo 2.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

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stima in buona fede dei dati dell'esercizio in corso per  un'impresa di nuova costituzione con conti non approvati   - Allegato I - Articolo 4Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento  - paragrafo 3.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

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Articolo 5 Gli effettivi

 

valutazione degli effettivi in numero di unità lavorative/anno (ULA)   - Allegato I - Articolo 5 Gli effettivi - primo comma

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

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composizione degli effettivi - Allegato I - Articolo 5 Gli effettivi - secondo comma

Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

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non contabilizzazione degli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione - Allegato I - Articolo 5 Gli effettivi    - secondo comma

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi.

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non contabilizzazione dei congedi di maternità o dei congedi parentali - Allegato I - Articolo 5 Gli effettivi - secondo comma

La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

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Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa

per le imprese autonome, dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari  - Allegato I - Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 1.

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

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per le imprese associate o collegate, dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento   - Allegato I - Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 2. primo comma

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli
effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

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per le imprese associate o collegate, dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari con aggregazione dei dati delle eventuali imprese associate dell'impresa, situate immediatamente a monte o a valle   - Allegato I - Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 2. secondo comma

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due).

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per le imprese associate o collegate, dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari con per le partecipazioni incrociate, applicazione della percentuale più elevata   - Allegato I - Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 2. terzo comma

Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

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per le imprese associate o collegate, aggiunta ai dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari dei dati relativi ad eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione non ripresi nei conti tramite consolidamento   - Allegato I - Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 2. quarto comma

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

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per le imprese collegate, ai dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari aggiunta dei dati, consolidati o meno, relativi alle imprese collegate all'impresa  - Allegato I - Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 3. primo comma

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

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per le imprese collegate, i dati delle imprese collegate all'impresa  risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma- Allegato I - Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 3. secondo comma

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma.

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per le imprese collegate, aggiunta ai dati delle imprese collegate all'impresa  dei dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle - Allegato I - Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 3. terzo comma

Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

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modalità di clacolo degli effettivi non resultanti di conti consolidati - Allegato I - Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa - paragrafo 4.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

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LEGAMI relativi all'Allegato I Definizione di PMI
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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