regolamento generale di esenzione per categoria
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1). |
| RINVIO del considerando (53) pag, 10 - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - dal considerando (53) (1) a Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (54)
Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in
generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro
sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che portano le PMI a soffrire di
difficoltà tipiche. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni. |
| RINVII del considerando (55) pag, 10 - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - dal considerando (55) a Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23, al paragrafo 4. dell'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag. 23 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23, al paragrafo 9. lettere a) e b) dell'Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag. 24 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 al paragrafo 2. lettere a) e b) dell'Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag. 25 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 5. dell'Articolo 19 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag. 27 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 3. dell'Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag. 28 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 4. dell'Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag. 28 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. dell'Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag. 29 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. dell'Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag. 29 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. dell'Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag. 29 |
| nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 al paragrafo 4 lettera a) dell'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag. 32 |
| Allegato I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definizione di PMI
Articoli Articolo 1 Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate
tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo
individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano
un'attività
Articolo 2 Effettivi e soglie
finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva
di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora
siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali
investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3
con l'impresa in questione:
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali
esiste una delle relazioni seguenti:
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla
loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi
alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la
dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che
l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta
al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi
finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati
su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei
conti.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5 Gli effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.
Gli effettivi sono composti:
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi.
La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.
Articolo 6 Determinazione dei dati
dell'impresa
1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli
relativi agli
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due).
Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma.
Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. |
| esencateg |
| Tabella generale dei RINVII |
| Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008 |
| Tabella generale dei LEGAMI |
| Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008 |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |
| opportunità dall'Unione Europea | alleanza processo di barcellona:unione per il mediterraneo | comunicazione - società dell'informazione | unione europea | |
| eue | tram | apbupm | linfatv | eussor |