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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
Articolo 13  Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23 - invocc
- motivi - considerandi dell'Articolo 13
RINVII dell'Articolo 13
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 13
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- pag. 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(14) Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali, ma è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È pertanto opportuno che non siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del settore siderurgico, del settore della costruzione navale, come contemplato dalla comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale (2), e del settore delle fibre sintetiche. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e che esercita in generale un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esentati dall'obbligo di notifica i
regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche.

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RINVII del considerando (14) pag, 3   - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- nel considerando (14) dal (2) alla Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale  - GU C 173 del 8.7.2008 pag, 3
- dal considerando (14) ... settore del turismo ... alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
 

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- pag. 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(16) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contemplano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

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RINVIO del considerando (16) pag, 3 - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- dal considerando (16) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- pag. 6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento.

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RINVII del considerando (38) pag, 6   - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale . pag, 23 agli Articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25 all'Articolo 16
Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli Articoli 17 e 25
Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 agli Articoli 28 e 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili . pag, 36 all'Articolo 40
Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali  pag, 36
- dal considerando (38) all'Allegato III Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 pag, 43
- dal considerando (38) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- pag. 6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(40) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

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RINVII del considerando (40) pag, 6 - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...alle Attività dell'Unione europea Politica regionale
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Politica regionale - Inforegio
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...al Sviluppo regionale
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...al Comitato delle regioni

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
Articolo 13  Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (pag, 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

 

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica dei regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione

1. I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

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condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti ad hoc per  integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione

Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50 % dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

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regioni ammissibili per la concessione degli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione

2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.

 

periodi minimi di mantenimento dell'investimento nella regione beneficiaria

L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento.

 

possibilità di sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti durante il periodo minimo previsto di mantenimento dell'attività economica nella regione beneficiaria

Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

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limite dell'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo alla soglia degli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita beneficiaria

3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata.

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ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento, degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, possibilità di aumento delle soglie degli aiuti a finalità regionale per le piccole imprese e per le medie imprese,

4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

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limite della soglia degli aiuti a finalità regionale all'importo più favorevole del calcolo in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati o sulla base di una combinazione dei due criteri

5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento,
oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

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ammontare e tipologia del contributo finanziario minimo del beneficiario nel caso del calcolo in base ai costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti

6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.

 

riduzione dell'ammontare del contributo finanziario minimo del beneficiario nel caso di aumento, conformemente al paragrafo 4., dell'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione

Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza.

 

se calcolo in base ai costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili, applicazione delle condizioni del paragrafo 7.

Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7.

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se acquisizione di uno stabilimento, presa in considerazione solamente dei costi di acquisto di attivi da terzi in una transazione a condizioni di mercato

7. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

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se acquisizione accompagnata da altri investimenti, aggiunta dei costi connessi ai costi dell'acquisizione

Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

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se acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, presa in considerazione dei costi solamente in caso di  leasing finanziario con obbligo di acquisire l'attivo

I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

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per terreni e fabbricati, periodi minimi di locazione dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento

Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

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tranne per PMI e nei casi di rilevamenti, obbligo di acquisto di attivi nuovi

Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

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nei casi di rilevamenti, deduzione di attivi acquisiti con aiuti prima del rilevamento stesso

Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso.

 

per le PMI, possibilità, nei casi di rilevamenti, di prendere in considerazione la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali

Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali.

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per le grandi imprese limite dei costi ammissibili

Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.

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nel caso di calcolo in base ai costi salariali, obbligo di creazione, direttamente dal progetto di investimento, dei posti di lavoro

8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento.

 

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9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata:

 

nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, possibilità di deroga all'intensità massima di aiuto agli investimenti ammissibili in regioni articolo 87, paragrafo 3. lettera a) del trattato e per una PMI in altre regioni della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale

a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale
approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI;

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nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, possibilità di deroga all'intensità massima di aiuto agli investimenti ammissibili in altre regioni della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale in favore di beneficiario con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro

b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale
approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

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condizioni per la considerazione di sottoprogetti come un singolo progetto di investimento

10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in
attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.

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l

RINVII dell'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- dagli paragrafi 1. , 7. e 9.  alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 1. all'Allegato III pag, 43 - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1
- dagli paragrafi 2. , 6. , 7. e 9 a

Regional aid

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia - GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Francia - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13

- dagli paragrafi 2. e 7. all'Allegato I Definizione di PMI pag, 38
- dal paragrafo 4. ... aiuti regionali nel settore dei trasporti ... alle Attività dell'Unione europea Trasporti
- dagli paragrafi 4. , 7. e 10. all'Allegato II pag, 41 - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 

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LEGAMI relativi all'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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