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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25
Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25 - femm
- motivi - considerandi dell'Articolo 16
RINVII dell'Articolo 16
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 16
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranto di diritto e di fatto - ref. Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(44) Lo sviluppo economico comunitario può essere ostacolato da livelli bassi di attività imprenditoriale in alcune fasce della popolazione confrontate a particolari svantaggi, quali la difficoltà di accesso al finanziamento.
Avendo esaminato, per una varietà di categorie di persone, il possibile fallimento del mercato in tal senso, la Commissione è attualmente nella posizione di concludere che, per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, i tassi risultano inferiori alla media in particolare per le donne rispetto agli uomini, come provato, tra gli altri, dai dati statistici di Eurostat. È pertanto necessario includere nel presente regolamento una categoria di aiuti volti ad incentivare la costituzione di imprese a partecipazione femminile al fine di superare gli specifici fallimenti del mercato cui si confrontano le donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso al finanziamento. Le donne si confrontano inoltre a particolari difficoltà connesse agli oneri assistenziali per i familiari. I suddetti aiuti dovrebbero permettere di raggiungere un'uguaglianza uomodonna reale più che formale riducendo di fatto le disparità esistenti in campo imprenditoriale, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Allo scadere del presente regolamento, la Commissione dovrà vagliare se l'ambito di questa esenzione e le categorie di beneficiari interessate rimangono giustificati.

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RINVII del considerando (44) pag, 7 - ref. Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile
Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- nel considerando (44) a Inclusion et égalité des chances
- nel considerando (44) a PARITÀ DI OPPORTUNITÀ TRA LE DONNE E GLI UOMINI
- nel considerando (44) a Gender equality
- nel considerando (44) a La jurisprudence de la Cour européenne de justice
- nel considerando (44) a Institut europeen pour l'égalite entre les hommes et les femmes
- nel considerando (44) a Eurostat

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25
Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

 

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

1. I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

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condizioni per l'esenzione, aiuti a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

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limite dell'intensità, per impresa, degli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

3. Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa.

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limite dell'intensità, per impresa, degli importi annui degli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui al primo comma.

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limite dell'intensità di aiuto, per impresa, dei costi ammissibili per gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

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per impresa, costi ammissibili per gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell ’impresa:
a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;
e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale.

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nel caso di piccole imprese controllate da azionisti di imprese, condizioni di esclusione degli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

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RINVII dell'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25
- nel paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2. all'  Allegato I Definizione di PMI pag, 38

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LEGAMI relativi all'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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