regolamento generale di esenzione per categoria
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI |
Cumulo - Articolo 7 pag. 20 - cumu |
| - motivi - considerandi dell'Articolo 7 |
| RINVII dell'Articolo 7 |
| TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati |
| Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati |
| - motivi - consideranto di fatto - possibilità di cumulo tra diverse categorie di aiuti - cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati - cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti - cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili - ref. Articolo 7 Cumulo |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili. |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | ||||||||||||||||||||||
| Articolo
7 Cumulo (pag. 20 del Regolamento (CE) n. 800/2008)
1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica
stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo
II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del
progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite
2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.
3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (1) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi coincidenti in parte o integralmente ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori
disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in
virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la
soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si
5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai
sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto
esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si
applicano le seguenti condizioni:
a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di
una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre
anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai
sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi
La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto.
Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;
b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37. |
| RINVII dell'Articolo 7 Cumulo pag, 20 |
| - dal paragrafo 1. nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag.19 |
| - dal paragrafo 1. al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - dal paragrafo 3. (1) al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti dimportanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5 |
| - dal paragrafo 4. nel Capo
II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e
disabili pag, 36 - all'Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36 - all'Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 36 - all'Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag, 36 |
| -dal paragrafo 5. lettera
a) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di
rischio pag, 30 - all'Articolo 28 Definizioni pag, 30 - all'Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - dal paragrafo 5. lettera a e lettera b) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione pag, 31 - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31 - all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32 - all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33 - all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale pag, 33 - all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33 - all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34 - all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34 - all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34 |
| esencateg |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |
| opportunità dall'Unione Europea | alleanza processo di barcellona:unione per il mediterraneo | comunicazione - società dell'informazione | unione europea | |
| eue | tram | apbupm | linfatv | eussor |