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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Articolo 12 pag, 22 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - condspec
- motivi - considerandi dell'Articolo 12
RINVII dell'Articolo 12
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 12
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
- pag. 6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(39) Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI non devono prevedere, come nel caso del regolamento (CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali.
Tuttavia, è opportuno che le intensità massime di aiuto di cui alle norme in materia di aiuti regionali possano essere concesse anche alle PMI sotto forma di aiuti a finalità regionale agli investimenti, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione. Analogamente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non dovrebbero prevedere la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Le intensità massime di
aiuto indicate nella norma relativa gli aiuti a finalità regionale possono tuttavia essere applicate ai casi di progetti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti..

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RINVII del considerando (39) pag, 6 - ref. Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
- dal considerando (39) al  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33
- dal considerando (39) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal considerando (39) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
- dal considerando (39) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26   agli articoli 17 a 23

Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26
Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27
Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28
Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag, 29
Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29

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Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Articolo 12  Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti (pag, 22 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

 

1. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere:

condizione di ammissibilità dei costi in investimento in attivi materiali o immateriali destinati per la creazione di un nuovo stabilimento, l'estensione di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente


a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi
o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o.

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condizione di ammissibilità dei costi nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente

b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

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exclusione della condizione di acquisto, da un investitore indipendente, degli attivi nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendente

Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in
favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente

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non considerazione come un investimento la semplice acquisizione di azioni di un'impresa

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.

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2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

 

condizione dell'utilizzazione esclusiva nell'impresa beneficiaria degli aiuti per l'ammissibilità come costi degli attivi immateriali


a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;

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nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti condizione dell'utilizzazione esclusiva nello stabilimento beneficiario degli aiuti  per l'ammissibilità come costi degli attivi immateriali

gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

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condizione dell'ammortazzibilità per l'ammissibilità come costi degli attivi immateriali

b) essere considerati ammortizzabili;

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condizione dell'acquisto da terzi, a condizioni di mercato e senza posizione di controllo,  per l'ammissibilità come costi degli attivi immateriali

c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) sul venditore o viceversa;

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condizione di mantenimento degli attivi immateriali nell'attivo delle PMI per un periodo minimo di tre anni

d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni.

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nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, condizione di mantenimento almeno un periodo di cinque anni degli attivi immateriali dell'impresa o di almeno un periodo di tre anni nell'attivo delle PMI

Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

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3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

per l'ammissibilità come costi ammissibili, condizione di creazione di posti di lavoro direttamente dal progetto d'investimento entro tre anni dal completamento dell'investimento

a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

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per l'ammissibilità come costi ammissibili, condizione di aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti

b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

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condizione di mantenimento dei posti di lavoro almeno un periodo minimo di cinque anni per le grandi imprese o minimo di tre anni per le PMI

c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni.

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RINVII dell'Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
- dal paragrafo 2. lettera c) (2) al Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1
- dal paragrafo 2. lettera d)  e dal paragrafo 3. lettera c) all'Allegato I Definizione di PMI pag, 38

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LEGAMI relativi all'Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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