regolamento generale di esenzione per categoria
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - livello di esperienza della Commissione relativi agli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - pag.1 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), e per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001(4) , dell'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (5) e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (6), nonché dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (7) |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - esperienza della Commissione nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - pag.1 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (3) La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (8), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (9), il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (10), la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (11), la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 (12), la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (13) e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (14). |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - obbligo di notifica degli aiuti di Stato non contemplati dal presente regolamento e facoltà di notifica degli aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - pag.2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (7) Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici. |
| RINVIO del considerando (7) pag, 2 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - dal considerando (7) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - settori di applicazione - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - pag.2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - settore carboniero - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - pag.3
del Regolamento (CE) n. 800/2008 (13) Considerato il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (1), il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore carboniero ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e degli aiuti per la tutela dell'ambiente. |
| RINVIO del considerando (13) pag, 3 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - nel considerando (13) dal (1) a Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera - GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 - Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania - GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - imprese in difficoltà - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - pag.3 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (15) È necessario che gli aiuti concessi a
imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3) siano
valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l'elusione. È pertanto
opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo
di applicazione del presente regolamento. |
| RINVIO del considerando (15) pag, 3 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - nel considerando (15) dal (3) a Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo
1 Campo di applicazione (pag. 14 del Regolamento (CE) n. 800/2008)
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di
aiuti:
2. Il presente regolamento non si applica agli:
a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli
aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione
di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività
d'esportazione;
b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:
a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e
dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti
sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli
aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi.
I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.
5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.
6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
c) aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni
soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più
della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di
un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |
| opportunità dall'Unione Europea | alleanza processo di barcellona:unione per il mediterraneo | comunicazione - società dell'informazione | unione europea | |
| eue | tram | apbupm | linfatv | eussor |