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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Campo di applicazione - Articolo 1 pag. 14 - campo
- motivi - considerandi dell'Articolo 1
RINVII dell'Articolo 1
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 1
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - livello di esperienza della Commissione relativi agli aiuti alle PMI  sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- pag.1 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), e per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001(4) , dell'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (5) e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (6), nonché dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (7)

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RINVII del considerando (2) pag, 1   - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- nel considerando (2) dal (3) a Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. - Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 - Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione - GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85
- nel considerando (2) dal (4) a Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo - GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22
- nel considerando (2) dal (5) a Aiuti di Stato e capitale di rischio - GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.
- nel considerando (2) dal (6) a Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese - GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
- nel considerando (2) dal (7) a Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - esperienza della Commissione nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- pag.1 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(3) La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (8), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (9), il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (10), la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (11), la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 (12), la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (13) e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (14).

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RINVII del considerando (3) pag, 1 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- dal considerando (3) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- nel considerando (3) dal (8) a Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione. - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. - Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 - Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione - GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85
- nel considerando (3) dal (9) a Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006. - Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione - (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85)
- nel considerando (3) dal (10) a Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale - GU L 302 dell'1.11,2006, pag. 29.
- nel considerando (3) dal (11) a Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo - GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5.
- nel considerando (3) dal (12) a La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 - GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
- nel considerando (3) dal (13) a Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13
- nel considerando (3) dal (14) a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - obbligo di notifica degli aiuti di Stato non contemplati dal presente regolamento e facoltà di notifica degli aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- pag.2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(7) Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.

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RINVIO del considerando (7) pag, 2 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- dal considerando (7) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - settori di applicazione - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- pag.2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - settore carboniero - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- pag.3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(13) Considerato il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (1), il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore carboniero ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e degli aiuti per la tutela dell'ambiente.

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RINVIO del considerando (13) pag, 3 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- nel considerando (13) dal (1) a Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera - GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 - Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania - GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - imprese in difficoltà  - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- pag.3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(15) È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3) siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l'elusione. È pertanto opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.
Al fine di ridurre l'onere amministrativo che incombe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, occorre semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi da meno di tre anni non va considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dall'ordinamento nazionale applicabile per l'avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui sopra non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati
orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, né la corrispondenza
alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi imprese che, ai sensi del presente regolamento, rimangono soggette alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti.

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RINVIO del considerando (15) pag, 3 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- nel considerando (15) dal (3) a Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

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CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 Campo di applicazione (pag. 14 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

 

applicabilità del regolamento a categorie di aiuti

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
a) aiuti a finalità regionale;
b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
h) aiuti alla formazione;
i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

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2. Il presente regolamento non si applica agli:

non applicabilità del regolamento ad aiuti ad attività connesse all'esportazione

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

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non applicabilità del regolamento ad aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

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applicabilità del regolamento agli aiuti a tutti i settori economici

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

 

contesto dell'esclusione dell'applicabilità del regolamento agli aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura

a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

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contesto dell'esclusione dell'applicabilità del regolamento agli aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli

b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

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contesto dell'esclusione dell'applicabilità del regolamento agli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione
o
ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

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contesto dell'esclusione dell'applicabilità del regolamento agli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera

d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

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esclusione dell'applicabilità del regolamento agli aiuti a favore di attività del settore dell'industria siderurgica

e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

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esclusione dell'applicabilità del regolamento agli aiuti a favore di attività del settore della costruzione navale

f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;

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esclusione dell'applicabilità del regolamento agli aiuti a favore di attività del settore delle fibre sintetiche

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

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esclusione dell'applicabilità del regolamento ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi.

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applicabilità del regolamento a regimi di aiuti regionali destinati ad attività turistiche

I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

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contesto dell'esclusione dell'applicabilità del regolamento agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

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6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

contesto dell'esclusione dell'applicabilità del regolamento a regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

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contesto dell'esclusione dell'applicabilità del regolamento ad aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

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contesto dell'esclusione dell'applicabilità del regolamento ad aiuti alle imprese in difficoltà

c) aiuti alle imprese in difficoltà.

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7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

definizione di impresa in difficoltà nel caso di PMI sotto forma una società a responsabilità illimitata

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

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definizione di impresa in difficoltà nel caso di PMI sotto forma di società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
oppure

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definizione di impresa in difficoltà nel caso di PMI indipendentemente dal tipo di società

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

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contesto dell'esclusione dalla definizione di impresa in difficoltà per una PMI costituita da meno di tre anni

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

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RINVII dell'Articolo 1 Campo di applicazione
- nel paragrafo 3. lettera a) dal (1) a Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura   -   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
- dal paragrafo 3. lettera b) al Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 - GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.
- dal paragrafo 5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 all'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag. 23

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LEGAMI relativi all'Articolo 1 Campo di applicazione
Regional aid

REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza dal 1° giugno 2009[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie (1) nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza

Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

Comunicazione della Commissione relativa ai criteri di valutazione degli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26 settembre 2001 (1)

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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