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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 17 Definizioni pag, 26 - amb
- motivi - considerandi dell'Articolo 17
RINVII dell'Articolo 17
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 17
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(45) Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei costi ambientali può essere realizzata adottando normative
o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armonizzazione completa delle norme ambientali a livello comunitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inoltre,
si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al superamento delle norme comunitarie obbligatorie, che possono
danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese interessate.

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RINVIO del considerando (45) pag, 7 - ref. Articolo 17 Definizioni
- dal considerando (45) a Strategia di Lisbona Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

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RINVIO del considerando (46) pag, 7 - ref. Articolo 17 Definizioni
- dal considerando (46) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 alla Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(47) Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10
anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino
l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non osta a che gli Stati membri riadottino le misure in questione o misure simili a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto alla nuova valutazione.

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RINVIO del considerando (47) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni
- nel considerando (47) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(48) È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore.

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RINVII del considerando (48) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni
- dal considerando (48) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
 
- dal considerando (48) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 82 del 1.4.2008, pag. 1 e alla Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente - Gazzetta ufficiale C 37 del 03.02.2001

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(49) Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento.
Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tali costi siano calcolati senza tenere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o
produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento.
Le intensità massime di aiuto previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistematicamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

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RINVII del considerando (49) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni
Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (49) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(50) Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo semplificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno.

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RINVIO del considerando (50) pag, 10
- dal considerando (50) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 17 Definizioni (pag, 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

definizione di «tutela ambientale/tutela dell ’ambiente»

1) «tutela ambientale/tutela dell ’ambiente»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all ’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l ’impiego di fonti di energia rinnovabili;

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definizione di «misure di risparmio energetico»

2) «misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

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definizione di «norma comunitaria»

3) «norma comunitaria»:
a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure
b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell ’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva;

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definizione di «fonti di energia rinnovabili»

4) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas
residuati dai processi di depurazione e da biogas;

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definizione di «biocarburanti»

5) «biocarburanti»: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;

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definizione di «biocarburanti sostenibili»

6) «biocarburanti sostenibili»: i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all ’articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l ’uso dell’energia derivante dalle fonti rinnovabili
(2). Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva.

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definizione di «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»

7) «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti
rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l ’elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

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definizione di «cogenerazione»

8) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell ’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

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definizione di «cogenerazione ad alto rendimento»

9) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell ’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti
dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (4);

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definizione di «imposta ambientale»

10) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull ’ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell ’ambiente;

 

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definizione di «livello comunitario minimo di imposizione»


11) «livello comunitario minimo di imposizione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l ’elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si
intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE;

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definizione di «investimenti in attivi materiali»

12) «investimenti in attivi materiali»: gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi
di produzione in modo da tutelare l ’ambiente.

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RINVII dell'Articolo 17 Definizioni pag, 26
- nel paragrafo 3 lettera b dal (1) alla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
- nel paragrafo 6 dal (2) alla Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili {COM(2008) 30 definitivo} {SEC(2008) 57} {SEC(2008) 85}
- nel paragrafo 6 dal (3) alla Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006 , che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6817] (Testo rilevante ai fini del SEE).
- nel paragrafo 6 dal (4) alla   Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE)
- dal paragrafo 11 all'Allegato I della  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE)
- dall'Articolo 17 alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
- dall'Articolo 17 al Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
- dall'Articolo 17 al Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
- dall'Articolo 17 al REGOLAMENTO (CE) n. 1147/2008 DELLA COMMISSIONE  del 31 ottobre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell’allegato I

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LEGAMI relativi all'Articolo 17 Definizioni
Ambiente

DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Dossier de presse : Énergie et changement climatique
IEA: European Union is leading on climate change and energy policies, but needs to increase funding for energy research & development
Changement climatique: les Européens soutiennent clairement les objectifs de l'UE concernant la lutte contre le changement climatique
Pleins feux à Lille sur un grand programme européen au service de l'environnement
La Commission de l'Union africaine et la Commission européenne lancent un ambitieux partenariat Afrique-UE pour l'énergie

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO - 445a SESSIONE PLENARIA DEL 29 MAGGIO 2008 - Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Per una produzione rispettosa dell'ambiente (2008/C 224/01)

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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